Dal sito del sito del PRA:
Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell'iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l'iscrizione dal PRA.
Il veicolo, infatti:
•non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
•non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
•anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
Da quanto riportato io ho capito che il passaggio si può fare, poi l acquirente si subisce le conseguenze (impossibilità di circolazione, demolizione ed esportazione)